Lorenzoni (Portavoce Opposizione): “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune. Pdl n. 204 positivo ma potrebbe essere più ambizioso”

09 aprile 2024

(Arv) Venezia 9 apr. 2024 - “E’ chiaro che il Pdl n. 204 ‘Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune’, oggi discusso, interviene su una materia importante, ma va detto anche, che il testo  prende spunto da una legge simile approvata in regione Puglia il 12 agosto 2022, la n. 18 e rispetto a quella legge, si caratterizza per alcune scelte mirate: distinguere il momento dell’attività produttiva caratteristica dell’impresa dal progetto a beneficio comune che l’impresa intende sostenere; sostenere i progetti a beneficio comune promossi dagli enti pubblici”. Così il Portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale del Veneto, Arturo Lorenzoni.

“Da correlatore del Pdl n. 204 – commenta Lorenzoni - se vediamo le definizioni all’art. 2, sono distinte al comma 1 lettera a) le società benefit come definite dalla norma nazionale legge 208/2015, dalla lettera d) i ‘progetti a beneficio comune’, tanto che poi all’art. 4 introduce l’elenco delle SB e delle imprese ESG, mentre all’art. 5 introduce il registro dei progetti a beneficio comune. Nella concezione del testo, - commenta Lorenzoni - dunque, la fase d’impresa e la fase di beneficio comune possano essere distinte e può spingere le imprese a pensare che per fare beneficio comune sia sufficiente donare risorse ad un progetto esterno. Questo è un modo di pensare la responsabilità sociale d'impresa ridotta a filantropia, piuttosto paternalistico ed antiquato. Avrei preferito – sottolinea Lorenzoni - un testo capace di promuovere una RSI in un tempo unico, in cui l’attività d’impresa è connessa con l’attività benefit, coerente quindi con gli impatti reali e potenziali del core business, e non in ‘2 tempi’".

“Prendiamo l’esempio del CUAMM, il maggior ente di promozione sociale internazionale del nostro territorio, già da tempo ha modificato il suo slogan da Medici PER l’Africa, a Medici CON l’Africa. Non c’è una verticalità, un do e un prendo, c’è un costruisco insieme. Questo è l’elemento qualificante delle Società Benefit: non fanno filantropia, modificano il proprio modo di costruire l’azione imprenditoriale integrando la propria struttura organizzativa con un’azione di beneficio sociale. Che può avvenire in molti modi: assumendo persone con disagio, utilizzando servizi da parte di imprese sociali, prendendosi cura di beni comuni, scegliendo tecnologie sostenibili… gli esempi sono davvero molti. Ma il processo produttivo viene ripensato, in modo integrato, con il territorio, non per il territorio. Questa legge invece è stata concepita per il territorio. Che non è una cosa cattiva, ma superata da chi opera in modo efficace nel sociale”.

“Il secondo aspetto – rilancia Lorenzoni - è relativo al fatto che nella formulazione proposta i progetti beneficiari devono essere di enti pubblici o comunque guidati da enti pubblici per partnership e convenzioni. Si escludono in questo modo le iniziative più innovative, di SB provate che hanno realmente ripensato autonomamente la propria attività in chiave di beneficio comune, con modelli di co-progettazione e di partnership profit/non profit innovativi. Possiamo tenere il requisito che vi sia la presenza di enti pubblici nei progetti a beneficio comune, ma non necessariamente nel ruolo di coordinatore. Possiamo cosi stimolare le iniziative di collaborazione pubblico privato, ma senza penalizzare il privato sociale più dinamico”, conclude Lorenzoni.